• Bando di Concorso Estate INPSieme 2016, ex Valore Vacanza INPDAP


    Lunedì 29 febbraio 2016 l’INPS ha pubblicato il bando di concorso per le vacanze studio 2016 in Italia e in Europa. Dal 2016 cambia il nome del servizio, che non è più “Valore Vacanza” ma “Estate INPSieme”.

    Per chi voglia partecipare al bando, riportiamo di seguito il testo integrale dei due bandi di concorso, quello per le vacanze in Italia e quello per le vacanze in Europa.

    Indice veloce:
    Vacanze studio 2016 Italia
    Vacanze studio 2016 Europa

    Bando di Concorso Vacanze Studio Estate INPSieme 2016 – Italia

    Estate Inpsieme 2016 valore vacanza Inps ex Inpdap

    Estate Inpsieme 2016 valore vacanza Inps ex Inpdap

    EstateINPSieme 2016
    BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI IN ITALIA in favore dei figli o orfani ed equiparati
    – dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    – dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
    – degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST
    – degli assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale)

    Art. 1 – Soggetti del concorso
    1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

    2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti: a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
    c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST; d) il dipendente e il pensionato assistito IPA.

    3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all’art. 2, figlio o orfano del titolare della prestazione e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

    4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.

    5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

    6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
    a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
    b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
    c) l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto privo della potestà genitoriale;
    d) il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.

    Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso
    1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2016 nei mesi di giugno, luglio ed agosto. L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, organizzato e fornito da soggetti terzi scelti dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, le spese connesse a gite, escursioni, attività ricreative, sportive e quant’altro previsto nel programma del soggiorno medesimo, nonché le previste coperture assicurative. Il soggiorno studio deve essere finalizzato all’acquisizione di abilità sportive, culturali, artistiche o linguistiche, mediante la partecipazione a corsi o seminari per una media minima di tre ore al giorno. Le conoscenze e competenze acquisite dovranno essere oggetto di attestazione da parte del soggetto terzo organizzatore.

    2. L’Inps riconosce n. 12.650 contributi suddivisi in relazione alla scuola frequentata, alla differente durata del soggiorno medesimo e alla Gestione di appartenenza del titolare del diritto, come da tabelle che seguono. L’IPA riconosce n. 80 contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata e alla differente durata del soggiorno medesimo, come da tabelle che seguono:

    > Studenti di scuola primaria
    Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici
    – Durata del soggiorno Otto giorni/sette notti: n. 800 conributi
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 7.000 contributi

    Gestione Fondo Ipost
    – Durata del soggiorno Otto giorni/sette notti: n. 100 contributi
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 150 contributi

    Assistiti dall’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale
    – Durata del soggiorno Otto giorni/sette notti: n. 10 contributi
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 30 contributi

    Studenti di scuola secondaria di primo grado e studenti di scuola secondaria di secondo grado se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%
    Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici
    – Durata del soggiorno Otto giorni/sette notti: n. 700 contributi
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 3.500 contributi

    Gestione Fondo Ipost
    – Durata del soggiorno Otto giorni/sette notti: n. 50 contributi
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 350 contributi

    Assistiti dall’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale
    – Durata del soggiorno Otto giorni/sette notti: n. 10 contributi
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 30 contributi

    3. L’importo massimo di ciascun contributo è di:
    a) € 800,00 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;
    b) € 1.400,00 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a quindici giorni/quattordici notti.

    4. L’importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all’art. 10, commi 1 e 2.

    Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso
    1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che siano iscritti, all’atto di presentazione della domanda, alle classi seconda, terza, quarta o quinta di una scuola primaria o ad una qualunque classe della scuola secondaria di primo grado.

    2. Possono, altresì, partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che siano iscritti, all’atto di presentazione della domanda, ad una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%.

    Art. 4 – La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo
    1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d’iscrizione alla stessa.

    2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo “Iscrizione in banca dati” prelevabile dalla sezione “Modulistica”, all’interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
    – recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
    – inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato;
    – inviando, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
    – inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
    – trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.

    3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione “Contatti”/Sedi Provinciali e Territoriali.

    4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN” dispositivo, utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l’identità del richiedente.
    Il Pin dispositivo si può richiedere:
    a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Come fare per”, alla voce “Ottenere e gestire il PIN”, di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” – “Richiedi il tuo PIN”;
    b) tramite il contact center;
    c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
    Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L’Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

    5. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Servizi per il cittadino.

    6. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù “PIN on line”, nella sezione “Servizi on line” presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

    Art. 5– Attestazione ISEE
    1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

    2. L’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all’art. 7 e l’importo della contributo erogabile, come descritto all’art. 10, comma 1.

    3. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 2015 sono scadute il 15/1/2016. L’utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2016. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2016, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.

    4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà respinta.

    5. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.

    6. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno della procedura, nell’area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione “Segui iter domanda”, dove comparirà la dicitura “ISEE certificato”. Si ricorda che dal giorno della sua elaborazione alla data della sua certificazione, potranno trascorrere anche due settimane.

    Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
    1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall’art. 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell’area Servizi on line e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all’area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN dispositivo, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Estate INPSieme – domanda. Selezionando la voce “Inserisci domanda ”, sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto.

    2. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

    3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
    a) la durata del soggiorno prescelto, tra otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potranno essere indicate anche entrambe le tipologie di soggiorno esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse;
    b) la condizione di disabilità dello studente, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
    c) solo per gli studenti di scuola secondaria di primo grado, l’aver conseguito la promozione senza recupero di debiti formativi nell’anno scolastico 2014/2015, ovvero il numero di debiti formativi conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015, ovvero il non aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015;
    d) per tutti, studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, le materie oggetto di studio nell’anno scolastico 2014/2015 con il relativo voto ottenuto, ad esclusione della sola materia “religione”. Dovrà, inoltre, indicarsi, a pena di esclusione dal 10 concorso, il voto in condotta. Dovranno inoltre essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 2014/2015 e quelli identificativi dell’Istituto scolastico.

    4. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92 sarà possibile richiedere, in sede di presentazione della domanda, l’assistenza, durante il viaggio ed il soggiorno, di un solo accompagnatore, con costi a carico dell’Istituto.

    5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100%, senza diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile richiedere, in sede di presentazione della domanda, fino a due accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto.

    6. Per il giovane con invalidità civile al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile richiedere, in sede di presentazione della domanda, fino a tre accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto.

    7. Richieste di assistenza, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.

    8. Il costo di ciascun accompagnatore è pari al contributo concesso in favore del relativo beneficiario assistito.

    9. Il numero di assistenti ammessi ai sensi dei commi 4, 5 e 6, sarà indicato all’atto della pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 7, in calce alla graduatoria degli ammessi. Ciascun assistente accompagnatore ammesso occuperà un posto nella relativa graduatoria. Il richiedente visualizzerà in Area riservata il numero degli assistenti assegnati.

    10. Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo email indicato nell’istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno dell’area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.

    11. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

    12. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

    13. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 02 marzo 2016 e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2016.

    Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione
    1. L’Istituto, entro il 29 Aprile 2016, tenuto conto delle preferenze espresse all’atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, otto graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
    a) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola primaria;
    b) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola primaria;
    c) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola primaria;
    d) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola primaria;
    e) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
    f) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
    g) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
    h) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti della scuola secondaria di primo grado e a studenti della scuola secondaria di secondo grado se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%.

    Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata. Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione. Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il partecipante sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest’ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell’eventuale scorrimento.

    2. Le graduatorie di cui al comma precedente saranno redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) priorità assoluta per gli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, e per gli studenti invalidi civili al 100%;
    b) gli studenti della scuola secondaria di primo grado, fermo restando il diritto di precedenza di cui alla lettera a), saranno collocati in graduatoria secondo il seguente ordine:

    1. studenti che hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015 senza recupero di debiti formativi e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
    2. studenti che hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015 con recupero di debiti formativi. Questi ultimi verranno graduati tenuto conto del numero crescente di debiti formativi conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015.
    3. studenti che non hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015;

    c) gli studenti della scuola primaria, fermo restando il diritto di precedenza di cui alla lettera a), saranno collocati in graduatoria sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso. Tale criterio sarà adottato anche per graduare gli studenti ricompresi all’interno di ciascuna categoria di cui alle lett. a) e b).

    3. La media matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015 viene calcolata sulla base dei voti, per ciascuna disciplina studiata, incluso il voto di condotta, indicati in sede di domanda, con esclusione della materia “religione” che, anche se studiata, non deve essere indicata.

    4. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

    5. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all’art. 1, comma 5, hanno diritto di precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell’indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a parità di ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

    6. Ai partecipanti al concorso figli, orfani ed equiparati di assistiti IPA, non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, classificatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di cui alle lettere a), c), e) e g), sarà assegnato comunque il contributo con costi a carico IPA e nei limiti di posti previsto dal presente bando.

    7. Ai partecipanti al concorso figli, orfani ed equiparati di assistiti IPA, iscritti e non alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non classificatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di cui alle lettere a), c), e) e g), sarà assegnato comunque il contributo con costi a carico IPA e nei limiti di posti previsto dal presente bando.

    8. L’ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

    9. Nella comunicazione a cura dell’Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l’importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell’art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso. Nella predetta comunicazione, l’Inps manifesterà il proprio consenso alla delegazione di pagamento direttamente in favore del soggetto terzo fornitore ed organizzatore del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente bando di concorso e nei limiti dell’ammontare del contributo riconosciuto all’avente diritto.

    Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
    1. Entro il 19 maggio 2016 il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all’art. 7, dovrà trasmettere, con le modalità indicate all’art. 11:
    a) copia dell’accordo/contratto sottoscritto con il fornitore del soggiorno estivo scelto dallo stesso richiedente, nel quale dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l’individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione, i seguenti dati:
    – la durata complessiva del soggiorno oggetto dell’accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
    – la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
    – le finalità del soggiorno;
    – il costo complessivo del soggiorno a carico dell’avente diritto, comprensivo almeno delle spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, delle spese connesse a gite, escursioni, attività ricreative, sportive e quant’altro previsto nel programma del soggiorno medesimo e delle previste coperture assicurative.
    b) Copia dell’atto di delegazione di pagamento, conforme al modello in allegato al presente bando, con il quale il richiedente la prestazione delega l’Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l’importo corrispondente al contributo spettante all’avente diritto ai sensi dell’art. 10, in favore del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio. Al predetto atto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio medesimo, dovrà allegarsi, altresì, copia della dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, conforme al modello in allegato al presente bando.

    2. Il richiedente la prestazione provvederà contestualmente a trasmettere formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando.

    3. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia stata trasmessa la documentazione di cui ai commi 1 e 2 il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.

    Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive
    1. L’Istituto procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 25 maggio 2016, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

    2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno far pervenire entro il giorno 10 giugno 2016, con le modalità indicate all’art. 11, la documentazione di cui all’art. 8, commi 1 e 2. Scaduto il predetto termine senza che sia stata trasmessa la documentazione indicata, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.

    3. Ultimato lo scorrimento, l’Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

    Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione
    1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all’art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

    Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
    Fino a € 16.000,00 100%
    Da € 16.000,01 a € 24.000,00 95%
    Da € 24.000,01 a € 32.000,00 90%
    Da € 32.000,01 a € 40.000,00 85%
    Da € 40.000,01 a € 48.000,00 80%
    Oltre € 48.000,00 70%


    2. Il valore del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell’accordo/contratto di cui all’art. 8, comma 1. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore del contributo sarà individuato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore del contributo resterà ad esclusivo carico dell’avente diritto.

    3. L’Inps disporrà nei confronti del soggetto organizzatore e fornitore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2, entro il 8 giugno 2016 e, in caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, entro il 30 giugno 2016, previa trasmissione, a cura del richiedente la prestazione, con le modalità indicate all’art. 11, di copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente.

    4. L’Inps erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 50% a conclusione del soggiorno estivo ed entro il 15 ottobre 2016, previa acquisizione in procedura, a cura del richiedente la prestazione, dell’attestato di avvenuta partecipazione al soggiorno rilasciato dal fornitore ed organizzatore del servizio, copia dell’attestato del livello di acquisizione delle competenze e delle conoscenze cui è finalizzato il soggiorno e di copia della fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente redatta secondo il modello standard che sarà trasmesso agli assegnatari del beneficio.

    Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione
    1. La documentazione, di cui all’art. 8, commi 1 e 2, e di cui all’art. 10, commi 3 e 4, dovrà essere acquisita mediante apposita procedura informatica nelle modalità che verranno indicate al richiedente utilmente collocato in graduatoria.

    Art. 12 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
    1. In caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.

    2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno, il richiedente la prestazione non è tenuto alla restituzione dell’importo erogato dall’Istituto in acconto, ma non si procederà a corrispondere il saldo.

    3. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, patologie gravi del beneficiario stesso o di un componente del nucleo familiare, intervenute successivamente alla domanda, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, il beneficiario la prestazione mantiene il diritto alla stessa, fermo restando l’obbligo, a cura del richiedente, di trasmettere, con le modalità indicate all’art. 11, copia delle fatture di cui all’art. 10, commi 3 e 4.

    Art. 13 – Accertamenti e sanzioni
    1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

    2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

    3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all’attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

    Art. 14 – Ricorsi
    1. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la mancata ammissione in graduatoria dovranno essere presentati alla Sede competente per territorio con procedura on line, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto. I ricorsi avverso il posizionamento in graduatoria dovranno essere presentati, mediante procedura on line, entro 30 giorni, dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito e Welfare. 2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

    Art. 15 – Responsabile del procedimento
    1. Il responsabile del procedimento della fase istruttoria della domanda di ammissione alla graduatoria degli ammessi con riserva è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Il responsabile del procedimento per le attività successive è il Dirigente dell’Area “Servizi di Welfare” della Direzione centrale Credito e Welfare.

    Art. 16 – Note informative
    1. Per comunicazioni urgenti è disponibile l’indirizzo di posta elettronica prestazioniwelfare.dccw@inps.it.

    2. Sul portale istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso.

    3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

    Scarica il bando in formato .pdf:
    BANDO-soggiorni-Italia-2016.pdf


    Bando di Concorso Vacanze Studio Estate INPSieme 2016 – Europa

    EstateINPSieme 2016
    BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO IN EUROPA
    in favore dei figli o orfani ed equiparati
    – dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    – dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
    – degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST;
    – degli assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti
    di Roma Capitale)

    Art. 1 – Soggetti del concorso
    1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

    2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
    a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla
    Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
    c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST;
    d) il dipendente e il pensionato assistito IPA.

    3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all’art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

    4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.

    5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

    6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al
    concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
    a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
    b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla
    pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
    c) l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto privo della potestà genitoriale;
    d) il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.

    Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso
    1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero, durante la stagione estiva 2016 nei mesi di giugno, luglio e agosto, in Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania e Spagna, presso college e campus stranieri, finalizzati allo studio di una lingua straniera, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno studio estivo all’estero, nelle mensilità e Paesi suindicati, organizzato e fornito da soggetti terzi scelti dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese di alloggio presso college o residenze scolastiche, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica, il corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno, nonché le previste coperture assicurative.

    2. L’Inps riconosce n. 22.400 contributi, suddivisi in relazione alla differente durata del soggiorno medesimo e alla Gestione di appartenenza del titolare del beneficio, come da tabelle che seguono. L’IPA riconosce n. 120 contributi, suddivisi in relazione alla differente durata del soggiorno medesimo, come da tabella che segue:

    Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione
    dipendenti pubblici
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 20.000 contributi
    – Durata del soggiorno Quattro settimane: n. 2.000 contributi

    Gestione Fondo Ipost
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 350 contributi
    – Durata del soggiorno Quattro settimane: n. 50 contributi

    Assistiti dall’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma
    Capitale
    – Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti: n. 100 contributi
    – Durata del soggiorno Quattro settimane: n. 20 contributi

    3. L’importo massimo di ciascun contributo è di:
    a) € 2.400,00 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a quindici giorni/quattordici notti;
    b) € 4.000,00 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a quattro settimane.

    4. L’importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all’art. 10, commi 1 e 2.

    Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso
    1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che siano iscritti, all’atto di presentazione della domanda, ad una scuola secondaria di secondo grado.

    Art. 4 – La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo
    1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d’iscrizione alla stessa.

    2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo
    “Iscrizione in banca dati” prelevabile dalla sezione “Modulistica”, all’interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
    – recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
    – inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec della sede
    provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato;
    – inviando, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
    – inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
    – trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.

    3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione “Contatti”/Sedi Provinciali e Territoriali.

    4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN” dispositivo, utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva
    l’identità del richiedente.
    Il Pin dispositivo si può richiedere:
    a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Come fare per”, alla voce “Ottenere e gestire il PIN”, di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” – “Richiedi il tuo PIN”;
    b) tramite il contact center;
    c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
    Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L’Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

    5. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Servizi per il cittadino.

    6. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù “PIN on line”, nella sezione “Servizi on line” presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

    Art. 5 – Attestazione ISEE
    1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

    2. L’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all’art. 7 e l’importo della contributo erogabile, come descritto all’art. 10, comma 1.

    3. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 2015 sono scadute il 15/1/2016. L’utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2016. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2016, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.

    4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà respinta.

    5. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.

    6. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno della procedura, nell’area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione “Segui iter domanda”, dove comparirà la dicitura “ISEE certificato”. Si ricorda che dal giorno della sua elaborazione alla data della sua certificazione, potranno trascorrere anche due settimane.

    Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
    1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall’art. 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell’area Servizi on line e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all’area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN dispositivo, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Estate INPSieme– domanda. Selezionando la voce “Inserisci domanda” sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto.

    2. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

    3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
    a) la durata del soggiorno prescelto tra quindici giorni/quattordici notti o quattro settimane. Al riguardo, potranno essere indicate anche entrambe le tipologie di soggiorno esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse;
    b) la condizione di disabilità dello studente, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
    c) l’aver conseguito la promozione senza recupero di debiti formativi nell’anno scolastico 2014/2015, ovvero il numero di debiti formativi conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015, ovvero il non aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015;
    d) tutte le materie oggetto di studio nell’anno scolastico 2014/2015 con il relativo voto ottenuto, ad esclusione della sola materia “religione”.
    Dovrà, inoltre, indicarsi, a pena di esclusione dal concorso, il voto in condotta. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 2014/2015 e quelli identificativi dell’Istituto scolastico.

    4. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92 sarà possibile richiedere, in sede di presentazione della domanda, l’assistenza, durante il viaggio ed il soggiorno, di un solo accompagnatore, con costi a carico dell’Istituto.

    5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100%, senza diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile richiedere, in sede di presentazione della domanda, fino a due accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto.

    6. Per il giovane con invalidità civile al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile richiedere, in sede di presentazione della domanda, fino a tre accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto.

    7. Richieste di assistenza, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.

    8. Il costo di ciascun accompagnatore è pari al contributo concesso in favore del relativo beneficiario assistito.

    9. Il numero di assistenti ammessi ai sensi dei commi 4, 5 e 6, sarà indicato all’atto della pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 7, in calce alla graduatoria degli ammessi. Ciascun assistente accompagnatore ammesso occuperà un posto nella relativa graduatoria. Il richiedente visualizzerà in Area riservata il numero degli assistenti a Lui assegnati.

    10. Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo email indicato nell’istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno dell’area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.

    11. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

    12. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

    13. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 2 marzo 2016 e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2016.

    Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione
    1. L’Istituto, entro il 29 aprile 2016, tenuto conto delle preferenze espresse all’atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, quattro
    graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
    a) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
    b) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quattro settimane per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
    c) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost;
    d) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quattro settimane per la Gestione Fondo Ipost.

    Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata. Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione. Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il partecipante sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest’ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell’eventuale scorrimento.

    2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) priorità assoluta per gli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%;
    b) fermo restando il diritto di precedenza di cui alla lettera a), gli studenti saranno collocati in graduatoria secondo il seguente ordine:

    1. studenti che hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015 senza recupero di debiti formativi e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
    2. studenti che hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015 con recupero di debiti formativi. Questi ultimi verranno graduati tenuto conto del numero crescente di debiti formativi conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015.
    3. studenti che non hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2014/2015;

    c) all’interno di ciascuna categoria di cui alle precedenti lettere a) e b), i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base della media matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015 in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare lo studente che partecipa al concorso.

    3. La media matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015 viene calcolata sulla base dei voti, per ciascuna disciplina studiata, incluso il voto di condotta , indicati in sede di domanda, con esclusione della materia “religione” che, anche se studiata, non deve essere indicata.

    4. In caso di parità di punteggio conseguito, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

    5. Gli orfani e loro equiparati, come definiti all’art. 1, comma 5, hanno diritto di
    precedenza in graduatoria, in caso di parità di media scolastica, a prescindere dal valore dell’indicatore ISEE. In caso di parità di media scolastica tra più orfani e loro equiparati, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del valore crescente di indicatore ISEE e, a parità di ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

    6. Ai partecipanti al concorso figli, orfani ed equiparati di assistiti IPA, non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, classificatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di cui alle lettere a), b), sarà assegnato comunque il contributo con costi a carico IPA e nei limiti di posti previsto dal presente bando.

    7. Ai partecipanti al concorso figli, orfani ed equiparati di assistiti IPA, iscritti e non alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non classificatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di cui alle lettere a), b), sarà assegnato comunque il contributo con costi a carico IPA e nei limiti di posti previsto dal presente bando.

    8. L’ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

    9. Nella comunicazione a cura dell’Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l’importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell’art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso. Nella predetta comunicazione, l’Inps manifesterà il proprio consenso alla delegazione di pagamento direttamente in favore del soggetto terzo fornitore ed organizzatore del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente bando di concorso e nei limiti dell’ammontare del contributo riconosciuto all’avente diritto.

    Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
    1. Entro il 19 maggio 2016 il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all’art. 7, dovrà trasmettere, con le modalità indicate all’art. 11:
    a) copia dell’accordo/contratto sottoscritto con il fornitore del soggiorno studio, scelto dallo stesso richiedente, nel quale dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l’individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione, i seguenti dati:
    – la durata complessiva del soggiorno oggetto dell’accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
    – la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
    – il costo complessivo del soggiorno a carico dell’avente diritto,comprensivo almeno delle spese di alloggio presso college o residenze scolastiche, delle spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica, del corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno e delle previste coperture assicurative.

    b) Copia dell’atto di delegazione di pagamento, conforme al modello in allegato al presente bando, con il quale il richiedente la prestazione delega l’Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l’importo corrispondente al contributo spettante all’avente diritto ai sensi dell’art. 10, in favore del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio. Al predetto atto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio medesimo, dovrà allegarsi, altresì, copia della dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, conforme al modello in allegato al presente bando.

    2. La documentazione prodotta in lingua straniera deve essere fornita con traduzione asseverata in lingua italiana.

    3. Il richiedente la prestazione provvederà contestualmente a trasmettere formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando.

    4. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia stata trasmessa la documentazione di cui ai commi 1 e 3 il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.

    Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive
    1. L’Istituto procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 25 maggio 2016, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

    2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno far pervenire entro il giorno 10 giugno 2016, con le modalità indicate all’art. 11, la documentazione di cui all’art. 8, commi 1 e 3. Scaduto il predetto termine senza che sia stata trasmessa la documentazione indicata, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.

    3. Ultimato lo scorrimento, l’Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

    Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione
    1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all’art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

    Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
    Fino a € 16.000,00 100%
    Da € 16.000,01 a € 24.000,00 95%
    Da € 24.000,01 a € 32.000,00 90%
    Da € 32.000,01 a € 40.000,00 85%
    Da € 40.000,01 a € 48.000,00 80%
    Oltre € 48.000,00 70%


    2. Il valore del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell’accordo/contratto di cui all’art. 8, comma 1. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore del contributo sarà individuato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore del contributo resterà ad esclusivo carico dell’avente diritto.

    3. L’Inps disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2, entro l’ 8 giugno 2016 e, in caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, entro il 30 giugno 2016, previa trasmissione , a cura del richiedente la prestazione, con le modalità indicate all’art. 11, di copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente.

    4. L’Inps erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante
    50% a conclusione del soggiorno estivo ed entro il 15 ottobre 2016, previa
    acquisizione in procedura, a cura del richiedente la prestazione, dell’attestato
    di avvenuta frequenza a cura del college/campus straniero e di copia della
    fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente
    secondo il modello standard che sarà trasmesso agli assegnatari del beneficio.

    Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione
    1. La documentazione, di cui all’art. 8, comma 1 e 3 e di cui all’art. 10, commi 3 e 4, dovrà essere acquisita mediante apposita procedura informatica nelle modalità che verranno indicate al richiedente utilmente collocato in graduatoria.

    Art. 12 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
    1. In caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.

    2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno, il richiedente la prestazione non è tenuto alla restituzione dell’importo erogato dall’Istituto in acconto, ma non si procederà a corrispondere il saldo.

    3. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, patologie gravi del beneficiario stesso o di un componente del nucleo familiare, intervenute successivamente alla domanda, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, il beneficiario la prestazione mantiene il diritto alla stessa, fermo restando l’obbligo, a cura del richiedente, di trasmettere, con le modalità indicate all’art. 11, copia delle fatture di cui all’art. 10, commi 3 e 4.

    Art. 13 – Accertamenti e sanzioni
    1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

    2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

    3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all’attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

    Art. 14 – Ricorsi
    1. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la mancata ammissione in graduatoria dovranno essere presentati alla Sede competente per territorio con procedura on line, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto. I ricorsi avverso il posizionamento in graduatoria dovranno essere presentati, mediante procedura on line, entro 30 giorni, dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito e Welfare.

    2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

    Art. 15 – Responsabile del procedimento
    1. Il responsabile del procedimento della fase istruttoria della domanda di ammissione alla graduatoria degli ammessi con riserva è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.
    Il responsabile del procedimento per le attività successive è il Dirigente dell’Area “Servizi di Welfare” della Direzione centrale Credito e Welfare.

    Art.16 – Note informative
    1. Per comunicazioni urgenti è disponibile l’indirizzo di posta elettronica prestazioniwelfare.dccw@inps.it.

    2. Sul portale istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso.

    3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari).
    Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

    Scarica il bando in formato .pdf:
    BANDO-soggiorni-europa-2016.pdf