• Rinegoziazione Mutuo INPDAP


    Rinegoziare mutuo INPDAP casaI mutui ipotecari edilizi per l’acquisto della prima casa per i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione ex-INPDAP dell’INPS sono disciplinati dal nuovo regolamento entrato in vigore l’1 ottobre 2015.

    L’articolo 20 del Regolamento contempla la possibilità di rinegoziare il mutuo con l’INPDAP.

    Vediamo quindi meglio di cosa si tratta e come è possibile effettuare la rinegoziazione del mutuo.

    Cosa significa rinegoziazione

    Definizione: per rinegoziazione del mutuo si intende la possibilità offerta al mutuatario (cioè a chi ha sottoscritto un contratto di mutuo) di negoziare con il mutuante (cioè la banca o l’istituto finanziario che ha erogato il finanziamento) le condizioni contrattuali.

    Tramite la rinegoziazione è quindi possibile accordarsi con la propria banca per modificare le condizioni previste dal contratto di mutuo con delle nuove condizioni più favorevoli. In particolare è possibile rinegoziare e quindi modificare il tipo di tasso di interesse (esempio passare da tasso fisso a variabile o da tasso variabile a fisso), la durata del mutuo e lo spread (cioè la maggiorazione applicata, solitamente al tasso Euribor).

    Come rinegoziare il mutuo INPDAP

    Il nuovo regolamento che disciplina i mutui INPDAP per i dipendenti e pensionati del settore pubblico iscritti gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è entrato in vigore l’1/10/2015 e prevede la possibilità di rinegoziare le condizioni del mutuo.

    Quando è possibile rinegoziare?

    Il regolamento prevede che sia possibile richiedere la rinegoziazione solamente nel caso in cui l’iscritto che ha ottenuto il mutuo (“mutuatario”) non sia moroso, cioè abbia sempre pagato regolarmente tutte le rate per il rimborso del debito e si verifichi una di queste casistiche:

    • malattia dell’iscritto alla gestione ex INPDAP che ha richiesto il mutuo (mutuatario) o del coniuge (sua moglie o suo marito) che abbia comportato una ridotta capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione
    • morte del mutuatario o del coniuge
    • il mutuatario o il coniuge perdono il lavoro in modo involontario
    • si verificano calamità naturali (terremoti, alluvioni, …) nel luogo in cui si trova la casa oggetto del mutuo (gli eventi calamitosi devono essere dichiarati dalle Autorità competenti)
    • situazioni di morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente

    Cosa è possibile rinegoziare

    La rinegoziazione è possibile solamente relativamente al capitale residuo. Non è quindi possibile rinegoziare l’importo del mutuo.

    Per quanto riguarda la durata, questa non deve eccedere i limiti importi dal regolamento, che prevede che la durata del piano di ammortamento possa essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni (a meno che il richiedente non abbia compiuto 65 anni, in questo caso la durata massima è di 15 anni).

    È possibile rinegoziare il tasso di interesse del mutuo INPDAP. È consentito richiedere di passare da tasso fisso a variabile o da tasso variabile a fisso. Il cambio di tasso può essere richiesto solamente una volta durante il periodo di ammortamento e solo una volta che siano decorsi due anni dalla data della stipula del contratto di mutuo.

    Come fare domanda

    La domanda di rinegoziazione deve essere rivolta al direttore della sede INPS Gestione dipendenti Pubblici di competenza.

    Il Direttore, una volta verificato che siano presenti tutti i requisiti necessari, deve comunicare se la richiesta è stata accettata o rifiutata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

    In caso di rifiuto, è possibile fare ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della risposta.

    Differenza tra Rinegoziazione e Surroga

    La differenza principale è che con la surroga del mutuo si cambia banca per ottenere un nuovo prestito a condizioni migliori. Quindi la vecchia ipoteca viene trasferita alla nuova banca e con la surrogazione si possono modificare il tasso di interesse e la durata, mentre l’importo del nuovo mutuo deve essere uguale al capitale residuo del vecchio.

    Con la rinegoziazione, invece, l’istituto di credito rimane la stesso e vengono semplicemente rinegoziate con la propria banca alcune condizioni, come il tasso di interesse e la durata, con altre più convenienti.