• Prestito INPDAP per Acquisto Casa


    INPS ex INPDAP prestito acquisto prima casaL’INPDAP offre ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali la possibilità di ottenere prestiti agevolati per l’acquisto della prima casa.

    Ricordiamo che, siccome dal 1 gennaio 2012 l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica è stato soppresso e tutte le sue funzioni sono state passate all’INPS, da quella data quando si parla di INPDAP ci si riferisce alla Gestione Dipendenti ex-INPDAP dell’INPS.

    Il finanziamento concesso per l’acquisto dell’abitazione è un prestito finalizzato decennale con cessione del quinto. Questo significa che la somma di denaro ricevuta in prestito può essere utilizzata solo per un determinato fine o scopo (da qui il termine “finalizzato”), in questo caso per finanziare le spese di acquisto della prima casa. Durata decennale significa che il prestito va restituito in 10 anni con rate mensili. La tipologia con cessione del quinto dello stipendio o della pensione comporta che l’importo della rata mensile da pagare per estinguere il prestito non possa essere superiore al valore di un quinto dello stipendio o della pensione mensile del richiedente al netto delle ritenute. Inoltre il pagamento delle rate avviene direttamente tramite trattenuta dallo stipendio o dalla pensione.
    Vediamo meglio tutte le caratteristiche di questa tipologia di finanziamento.

    Caratteristiche del Prestito

    Tipologia e finalità: prestito pluriennale finalizzato all’acquisto della casa destinata a residenza da parte dell’iscritto all’INPDAP, del coniuge (sua moglie o suo marito) oppure del figlio maggiorenne che voglia acquistare la prima casa per il suo nucleo familiare (che deve quindi essere differente da quello dei genitori).

    Chi lo eroga: ci sono due possibilità. O è direttamente l’INPS a erogare il prestito, oppure questo può essere erogato da una banca o società finanziaria convenzionata con l’ente.

    Chi può chiederlo: il prestito è riservato a dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Questi devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e almeno quattro anni di anzianità di servizio o di versamento contributi pensionistici. Nel caso di contratto a tempo determinato, gli anni di servizio devono invece essere almeno tre.
    La richiesta del prestito deve avvenire entro un anno dall’acquisto della prima casa per se o per il figlio.

    Importo: la cifra massima ottenibile è di 150.000 euro. Si fa però presente che l’importo del prestito non può essere superiore al costo complessivo della casa da acquistare. Se sia il marito che la moglie sono iscritti all’INPDAP ed entrambi richiedono il prestito per acquistare la casa, l’importo totale concesso alla coppia non può comunque eccedere i centocinquantamila euro.

    Durata: 10 anni.

    Rate: il prestito va restituito in 120 rate mensili consecutive. L’importo della rata mensile da rimborsare non può eccedere il valore di un quinto dello stipendio o della pensione netta mensile del richiedente. Il pagamento delle rate avviene ogni mese tramite trattenuta sullo stipendio o sulla pensione.

    Tasso di interesse: all’importo lordo del prestito vanno aggiunti il tasso di interesse nominale annuo del 3,5%, una ritenuta pari allo 0,5% per le spese di amministrazione, e il contributo per il fondo rischi.

    Come richiederlo: domanda può essere effettuata solo per via telematica accedendo all’apposita area riservata agli iscritti sul sito dell’INPS.

    Documentazione: per presentare al domanda bisogna allegare la copia autenticata copia autenticata dell’atto notarile di compravendita della proprietà dell’immobile destinato a prima casa di residenza, registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre dodici mesi. Se l’acquisto non è ancora stato effettuato bisogna allegare una copia autenticata del contratto preliminare di compravendita registrato, da quale deve risultare il versamento di un acconto di almeno il 10% del prezzo di acquisto. In caso di acquisto dell’abitazione ad un’asta giudiziaria, bisogna allegare la copia autenticata dell’atto di aggiudicazione. In ogni caso bisogna presentare l’autocertificazione dello stato di famiglia. Nel caso il prestito sia richiesto per il figlio che deve comprare casa, bisogna autocertificare che il figlio non risulti più nello stato di famiglia dei genitori.

    Normativa e regolamento: le norme che regolamentano l’erogazione dei prestiti possono essere consultate qui.

    Modulistica: i moduli possono essere visionati e scaricati qui.